Cattivo stato di conservazione degli alimenti: assoluzione per 131 bis?

Cattivo stato di conservazione degli alimenti: assoluzione per 131 bis?

Aggiornato al 24.01.2026

Sono un avvocato penalista a Firenze e, in relazione al reato di cattivo stato di conservazione degli alimenti (art. 5 lett. b) Legge n. 283/1962), molto spesso i miei clienti mi chiedono:

Ma vengo condannato anche se il fatto non risulta così grave?”

Come avvocato penalista, posso dire che la risposta non è automatica e dipende dalla valutazione della gravità del fatto, in base agli indici – criteri previsti dall’art. 131-bis c.p.

In questo articolo ti spiego:

Cosa è il reato di cattivo stato di conservazione degli alimenti?

Il reato di cattivo stato di conservazione degli alimenti è una contravvenzione prevista e punita dalla Legge n. 283/1962 (art. 5 lett. b e art. 6 comma 3). In particolare l’art. 5 lett. b stabilisce che è vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione.

Le sanzioni previste per il reato di cattivo stato di conservazione degli alimenti?

L’art. 6, comma 3, della Legge n. 283/1962 stabilisce le sanzioni previste per la violazione del suddetto divieto: il contravventore è punito con l’arresto fino a un anno oppure con l’ammenda da euro 309 a euro 30.987.

Un esempio pratico del reato di cattivo stato di conservazione degli alimenti

Si consideri il caso di un ristorante in cui, a seguito di un controllo della ASL, vengano rinvenuti alimenti destinati alla preparazione dei pasti (ad esempio carne) conservati in apparecchiature refrigerate senza alcuna protezione, a diretto contatto con le pareti delle apparecchiature e con evidenti bruciature da freddo lungo la superficie.

In una situazione simile, è molto probabile subire un procedimento penale per il reato di cattivo stato di conservazione degli alimenti.

Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.)

L’art. 131 bis c.p. prevede la causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto”. In sostanza, qualora il Giudice ritenga applicabile tale istituto, l’imputato non viene condannato.

L’istituto in esame trova applicazione nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena.

Inoltre affinché possa trovare applicazione l’istituto in esame è necessario che, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l’offesa sia di particolare tenuità e il comportamento risulti non abituale.

Applicabilità dell’art. 131 bis c.p. al reato di cattivo stato di conservazione degli alimenti

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può trovare applicazione anche nel reato di cattivo stato di conservazione degli alimenti.

Il reato di cattivo stato di conservazione degli alimenti e l’art. 131 bis c.p.: il ragionamento della Cassazione nella sentenza n. 17788 del 2025

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17788 del 2025, ha illustrato il proprio ragionamento in ordine all’applicazione dell’art. 131 bis c.p. in relazione al reato di cattivo stato di conservazione degli alimenti.

Nel caso esaminato, due imputati sono stati condannati perché detenevano, presso una casa di riposo per anziani, circa 15 kg di carne e destinata alla somministrazione, in cattivo stato di conservazione.

Gli imputati proponevano, tramite difensore comune, ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna di primo grado. In particolare la difesa, sosteneva, tra i motivi, l’erroneità della sentenza nella parte in cui aveva escluso l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis c.p.

La difesa precisava, che il giudice, ai fini dell’applicazione dell’art. 131 bis c.p., non avesse tenuto conto del corretto smaltimento della carne, quale condotta susseguente al reato e, in quanto tale, da valorizzare.

La Cassazione ha rigettato i ricorsi, ritenendo corretta la decisione del giudice di merito.

Come mai in questo caso non può trovare applicazione la causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p.?

Secondo la Corte, risulta corretta la valutazione effettuata dal giudice del merito per escludere l’applicabilità, nella fattispecie, della causa di non punibilità dell’art. 131 bis del codice penale.

In particolare il giudice di merito ha correttamente valorizzato, ai fini del diniego della causa di non punibilità dell’art. 131 bis c.p., due elementi: la notevole quantità di cibo in cattivo stato di conservazione(15 kg), nonché il nocumento per la salute degli ospiti della struttura in caso di somministrazione degli alimenti.

La Suprema Corte ha poi sottolineato “come ripetutamente affermato, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri stabiliti, ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (v., da ultimo, Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01), cosa che è avvenuta nel caso in esame”.

Successivamente la Corte ha richiamato il seguente principio di diritto: “Si è inoltre osservato che anche la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato deve essere considerata, sebbene non possa, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen. (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Hu, Rv. 284497 – 01)”.

Infine ha evidenziato, in relazione alla successiva condotta di smaltimento degli alimenti, che il giudice di merito del tutto correttamente ha escluso implicitamente la sua incidenza riguardo alla particolare tenuità della condotta, essendo tale smaltimento verosimilmente avvenuto in prossimità del processo e rappresentando una inevitabile conseguenza del reato consumato.

Leggi il testo completo della sentenza n. 17788 del 2025 della Cassazione, utile per capire la giurisprudenza di legittimità in relazione all’art. 5 lett b) legge 283/62.

Conclusioni

La contravvenzione di cui all’art. 5, lett. b), della legge 283/1962 si inserisce in un quadro più ampio di reati alimentari, tra cui spicca la frode in commercio (leggi il mio articolo per un approfondimento: Art. 515 c.p. – Frode in commercio: esempi, normativa e sanzioni), e non è da sottovalutare.

L’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis c.p. non è esclusa in astratto, ma richiede una valutazione puntuale del caso concreto.

In caso di indagini o imputazioni per il reato di cattiva conservazione degli alimenti di cui all’art. art 5 lett b) legge 283/62, è pertanto fondamentale valutare sin dalle prime fasi difensive la giurisprudenza e la strategia più adeguata. Per ogni approfondimento o per valutare la strategia difensiva più opportuna, puoi contattarmi per una consulenza legale.

Domande & Risposte

Le sanzioni sono l’arresto fino a un anno oppure l’ammenda da euro 309 a euro 30.987.

Il reato è soggetto a prescrizione, secondo i termini previsti dal codice penale, da valutare in relazione alla data di commissione del fatto e agli eventuali atti interruttivi.

Sì. Trattandosi di contravvenzione punita alternativamente con arresto o ammenda, è astrattamente ammissibile l’oblazione di cui all’art. 162-bis c.p..

Sì, è possibile. La detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione all’interno di un ristorante può comportare un procedimento penale.

Sì è ancora in vigore.

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