Ingresso o soggiorno illegale in Italia (art. 10 bis, D.lgs n. 286 del 1998)
Ingresso o soggiorno illegale in Italia (art. 10 bis, D.lgs n. 286 del 1998)
Aggiornato al 02.03.2026

Sono un avvocato penalista a Firenze e mi occupo quotidianamente di casi giudiziari legati all’immigrazione clandestina.
Restare in Italia senza un permesso di soggiorno – così come entrare nel territorio dello Stato in maniera illegale – è una situazione più comune di quanto si pensi.
Molti lo fanno nella speranza di costruire una vita migliore o perché non sanno come regolarizzare la propria posizione.
Tuttavia, vivere senza documenti non è privo di conseguenze: la legge italiana prevede sanzioni penali pecuniarie, procedimenti penali e l’espulsione dal territorio dello Stato.
In quest’articolo ti spiego:
Cosa prevede la legge italiana
La normativa italiana punisce due comportamenti (art. 10-bis del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286):
- chi entra in Italia illegalmente;
- chi resta in Italia illegalmente (presupposto è che sia entrato in maniera legale)
La pena consiste in una sanzione pecuniaria penale da 5.000 a 10.000 euro.
Si può “pagare” per chiudere il procedimento?
In alcuni casi, per reati di minore gravità, la legge consente di estinguere il reato mediante il pagamento di una somma di denaro (oblazione, art. 162 c.p.).
Nel caso dell’ingresso e soggiorno illegale questo non è possibile: l’art. 10-bis del D.lgs. 286/1998 esclude espressamente l’oblazione.
Di conseguenza, non è possibile pagare per evitare la condanna.
Quando non c’è il reato di cui all’art. 10 bis D.lgs. n.286 del 1998
Il reato di soggiorno illegale non si configura in alcune ipotesi specifiche, nelle quali non sorge responsabilità penale.
In particolare, la norma non trova applicazione quando:
- lo straniero viene respinto alla frontiera;
- lo straniero viene identificato durante i controlli di polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale.
In queste situazioni, non verrai condannato.
Quando il giudice chiude il procedimento senza condanna
In alcuni casi, anche se il procedimento penale è iniziato, il giudice può chiuderlo senza condanna.
Succede se la persona:
- ottiene il riconoscimento della protezione internazionale (D.lgs. 19 novembre 2007, n. 251);
- oppure ottiene uno dei seguenti permessi di soggiorno:
- per protezione speciale (art. 32, comma 3, D.lgs. 25/2008);
- per motivi di protezione sociale (art. 18 del D.lgs. 286/1998);
- per vittime di violenza domestica (art. 18-bis);
- per vittime di sfruttamento lavorativo (art. 18-ter);
- per motivi di calamità (art. 20-bis);
- per atti di particolare valore civile (art. 42-bis del T.U.);
- per minori stranieri (art. 10, Legge 7 aprile 2017, n. 47).
In questi casi il procedimento viene chiuso.
Il fatto è considerato di particolare tenuità
Il giudice può decidere di non condannarti quando la condotta non è particolarmente grave (art. 34 del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274).
In base alla giurisprudenza (Cfr. Cass. pen., Sez. I, Sent.,15/09/2020, n. 28077), l’istituto dell’esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto di cui al D.Lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, art. 34 in materia di procedimento dinanzi al giudice di pace, si applica, ove ne ricorrano i presupposti, anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato.
Il giudice può disporre l’espulsione
Spesso, invece della sanzione penale pecuniaria, il giudice può decidere di disporre l’espulsione dal territorio italiano.
Attenzione però: non tutte le espulsioni sono legittime.
A volte ci sono motivi per impugnare il provvedimento del giudice.
Per questo è importante rivolgersi a un avvocato.
Conclusioni
Se sei stato denunciato per soggiorno irregolare in Italia ai sensi dell’art. 10-bis del Testo Unico sull’Immigrazione, non ignorare la situazione.
Il rischio di una sanzione penale pecuniaria o di un provvedimento di espulsione è concreto, ma con l’assistenza di un avvocato è possibile valutare soluzioni legali per la tutela dei tuoi diritti.
Ogni caso è diverso e intervenire tempestivamente può evitare conseguenze più gravi sul piano penale.
Ogni situazione è unica: puoi contattarmi per una consulenza legale riservata e personalizzata.
Domande & Risposte
Sì. Entrare illegalmente in Italia o soggiornare senza permesso di soggiorno è un reato, previsto dall’art. 10-bis del Testo Unico sull’Immigrazione (D.lgs. 286/1998).
La sanzione consiste nell’ammenda da 5.000 a 10.000 euro.
Sì commette il reato di cui all’art. 10 bis di cui al D.lgs. 286/1998.
Si, in base all’art. 22 comma 12 del D.lgs. 286/1998.
Dipende ovviamente dalle circostanze.
Il reato di cui all’art. 10 bis del D.lgs. 286/1998 non è stato depenalizzato.
Sì il reato di cui all’ art. 10 bis del D.lgs. 286/1998 è di competenza del giudice di pace.
Il reato di cui all’art. 10 bis del D.lgs. 286/1998 costituisce una contravvenzione.
In alcuni casi è possibile essere assolti. Ciò dipende ovviamente dalla valutazione dei fatti.
Si, previsto dall’art. 10 bis del D.lgs. 286/1998.
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